Art. 161 c.p.c.
Nullita' della sentenza
[1]La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
[2]Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva