Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della 79 <!-- pag. 80 --> sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Cass. civ. n. 3099/2026Sez. 3Rv. 677754-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 674193-01, 665171-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastali di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.
Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 1951/2026Sez. 2Rv. 676799-01
Riguarda ancheart. 2932 Codice civileart. 29 legge 52/1985
Precedenti: 658280-01, 649855-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza – Fondamento- Fattispecie.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito 29 <!-- pag. 30 --> il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).
Cass. civ. n. 1217/2026Sez. 1Rv. 676957-01
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civile
Precedenti: 663244-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.
Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..
Cass. civ. n. 34901/2025Sez. 3Rv. 677219-01
Riguarda ancheart. 158 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 673776-01, 658028-01, 667362-01, 674241-01
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Cass. civ. n. 33766/2025Sez. 1Rv. 676401-01
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura civileart. 158 Codice di procedura civileart. 397 Codice di procedura civile
Precedenti: 632203-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Deduzione di specifico pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
Cass. civ. n. 27754/2025Sez. 3Rv. 676591-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 1372 Codice civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civile
Precedenti: 668202-01, 666867-01, 610517-01, 663244-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Rito del lavoro - Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Ragioni - Impugnazione per cassazione della sentenza d’appello - Cassazione con rinvio - Necessità - Regola desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza). 57 <!-- pag. 58 -->
Cass. civ. n. 25075/2025Sez. 3Rv. 676334-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 633348-01, 675552-01, 663223-01
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Nullità della sentenza - Regime - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-01
Riguarda ancheart. 158 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 627482-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, 32 <!-- pag. 33 --> indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Cass. civ. n. 24172/2025Sez. URv. 675787-01
Riguarda ancheart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 660906-01, 657592-02
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione.
In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.
Cass. civ. n. 17690/2025Sez. LRv. 675614-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 158 Codice di procedura civile
Precedenti: 654961-01, 621432-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione 210 <!-- pag. 211 --> dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 11877/2025Sez. 3Rv. 674693-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 628630-01, 670513-01, 663244-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.
Cass. civ. n. 9315/2025Sez. 1Rv. 674506-01
Riguarda ancheart. 18 Legge fallimentare
Precedenti: 672887-01, 673181-01, 671597-01, 673111-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Cass. civ. n. 2033/2025Sez. 3Rv. 673664-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 132 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 636980-01, 670843-01, 638823-01, 666831-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).