Art. 175 c.p.c.Direzione del procedimento

[1]Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

[2]Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

[3]Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art175 · fonte su Normattiva