Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del 64 <!-- pag. 65 --> tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 4451/2026Sez. 2Rv. 676972-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 291 Codice di procedura civileart. 3 legge 53/1994art. 9 legge 53/1994
Precedenti: 669119-01, 671338-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 663672-01, 674742-01, 660554-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Cass. civ. n. 25500/2025Sez. 3Rv. 676669-01
Riguarda ancheart. 149 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012art. 4 d.l. 179/2012
Precedenti: 648283-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato da Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2017 - Lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario - Fondamento.
L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 marzo 2017, prevede che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia una formalità, alternativa alle vie ordinarie, idonea alla notifica di un atto giudiziario a persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, che garantisce al mittente l'efficacia e la rapidità di trasmissione degli atti processuali e al destinatario una tutela adeguata dei suoi diritti di difesa.
Cass. civ. n. 17123/2025Sez. 3Rv. 675119-01
Precedenti: 658072-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.
La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 16647/2025Sez. LRv. 675599-01
Riguarda ancheart. 291 Codice di procedura civileart. 417 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012art. 82 r.d. 37/1934
Precedenti: 665447-01, 662673-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. · CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un 205 <!-- pag. 206 --> aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 11825/2025Sez. 3Rv. 674845-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 101 Codice di procedura civileart. 127 Codice di procedura civileart. 175 Codice di procedura civile
Precedenti: 648755-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione di un atto processuale - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore ordine di rinnovazione - Esclusione - Notificazione tempestivamente effettuata, ma carente sul piano contenutistico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 10778/2025Sez. 3Rv. 674655-01
Riguarda ancheart. 162 Codice di procedura civileart. 153 Codice di procedura civile
Precedenti: 654757-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI Omessa specificazione delle generalità dei destinatari - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Limiti.
In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.
Cass. civ. n. 9319/2025Sez. 2Rv. 674597-01
Riguarda ancheart. 150 Codice di procedura civile
Precedenti: 582604-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).