Art. 180 c.p.c. — Forma di trattazione
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[1]La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' sempre orale.
[2]Di essa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva