Art. 180 c.p.c. — Forma di trattazione
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[1]((La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.
[2]Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 21 dicembre 1995 · versione 10 su Normattiva