Art. 180 c.p.c.Forma di trattazione

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[1]((La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione.

[2]Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 21 dicembre 1995 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art180 · fonte su Normattiva