Art. 186 c.p.c. — Pronuncia dei provvedimenti
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva