Art. 197 c.p.c.
Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva