Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l’adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell’incarico a quest’ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3719/2026Sez. 2Rv. 677308-01
Riguarda ancheart. 23 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civile
Precedenti: 634057-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3225/2026Sez. 2Rv. 676968-01
Riguarda ancheart. 2230 Codice civileart. 409 Codice di procedura civileart. 413 Codice di procedura civile
Precedenti: 658729-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità.
In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.
Cass. civ. n. 3121/2026Sez. 1Rv. 677634-01
Riguarda ancheart. 18 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civile
Precedenti: 654348-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio derogabile - Decreto ingiuntivo europeo - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti ivi incluso quello di cui all’ articolo 7, punto 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012 - Conseguenze.
Il principio per cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve contenere la specifica contestazione di tutti i criteri di collegamento con i fori concorrenti comporta che, in tema di decreto ingiuntivo europeo, debba essere contestato anche quello ex art.7, punto 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012 quanto al luogo di esecuzione dell'obbligazione, che costituisce deroga al criterio di cui all'art. 4, punto 1, del citato regolamento (foro del convenuto) ed è volto a garantire la prossimità fra il contratto e il giudice che deve conoscerne. Ne consegue che in 58 <!-- pag. 59 --> mancanza della detta contestazione, l'eccezione deve essere considerata d'ufficio tamquam non esset.
Cass. civ. n. 31604/2025Sez. 2Rv. 676473-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civile
Precedenti: 650350-01, 672985-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Vendita di beni contraffatti tramite sito internet - Competenza territoriale - Individuazione.
Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. 28 <!-- pag. 29 -->
Cass. civ. n. 30212/2025Sez. 1Rv. 676313-01
Riguarda ancheart. 2598 Codice civileart. 120 Codice della proprietà industriale
Precedenti: 663314-01, 657232-02
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Applicabilità dell'art. 20 c.p.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 27054/2025Sez. 2Rv. 676041-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 38 Codice di procedura civile
Precedenti: 630198-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Forum destinatae solutionis - Individuazione - Presupposto - Liquidità dell’obbligazione - Requisiti - Contestazioni del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.
La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)
Cass. civ. n. 22343/2025Sez. 3Rv. 676207-02
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 1182 Codice civileart. 1219 Codice civile
Precedenti: 663393-01, 640601-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza territoriale - Controversia sull'interpretazione dello statuto - Rapporti sociali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.
Nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della denutiatio, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).
Cass. civ. n. 9417/2025Sez. 1Rv. 674483-01
Riguarda ancheart. 23 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civile
Precedenti: 671161-01, 588141-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).