Art. 202 c.p.c.
Tempo, luogo e modo dell'assunzione
[1]Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.
[2]Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva