Art. 204 c.p.c.
Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani
[1]Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.
[2]Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.
[3]Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva