Art. 214 c.p.c.
Disconoscimento della scrittura privata
[1]Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
[2]Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva