Art. 214 c.p.c.Disconoscimento della scrittura privata

[1]Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

[2]Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art214 · fonte su Normattiva