Art. 252 c.p.c.
Identificazione dei testimoni
[1]Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternita', l'eta' e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
[2]Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilita' del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva