Art. 256 c.p.c. — Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice puo' anche ordinare l'arresto del testimone.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva