Art. 256 c.p.c.Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza

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Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice puo' anche ordinare l'arresto del testimone.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art256 · fonte su Normattiva