Art. 258 c.p.c. — Ordinanza d'ispezione
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone e' disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva