Art. 327 — Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare da parte del giudice istruttore militare
Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva