Art. 260 c.p.c.Ispezione corporale

[1]Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

[2]All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art260 · fonte su Normattiva