Art. 260 c.p.c. — Ispezione corporale
[1]Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
[2]All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva