Art. 262 c.p.c.Poteri del giudice istruttore

[1]Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.

[2]Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art262 · fonte su Normattiva