Art. 268 c.p.c.Termine per l'intervento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]L'intervento puo' aver luogo finche' la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio.

[2]Se l'intervento ha luogo dopo la prima udienza, il terzo non puo' compiere atti che non sono piu' consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contradittorio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art268 · fonte su Normattiva