Art. 27 c.p.c.Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

[1]Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.

[2]Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art27 · fonte su Normattiva