Art. 270 c.p.c.Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa.

[2]Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo, e il processo si estingue.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art270 · fonte su Normattiva