Art. 270 c.p.c. — Chiamata di un terzo per ordine del giudice
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[1]La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa.
[2]Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo, e il processo si estingue.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva