Art. 275 c.p.c.Decisione del collegio

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[1]All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.

[2]Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art275 · fonte su Normattiva