Art. 275 c.p.c. — Decisione del collegio
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[1]All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.
[2]Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva