Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Previsione che la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada spetti alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Censura di disposizioni inconferenti - Questione priva di rilevanza per essere stata sollevata da un giudice che non deve fare applicazione del potere relativo alla norma impugnata - Carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.
sentenza 93/2016massima n. 38840 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 150/2011art. 38 Codice di procedura civile
Processo civile - Competenza territoriale - Procedimenti in cui siano parte i magistrati - Ritenuta libera derogabilità della competenza stabilita, ad opera delle parti e mancata attribuzione al giudice del potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza - Lamentata irrazionalità, con violazione del diritto di difesa della parte convenuta, nonché dei principî del giudice naturale, di parità nel processo civile e in quello penale e della terzietà e imparzialità del giudice - Praticabilità di una interpretazione diversa da quella prospettata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 30-bis, primo comma, e 38 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione «nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto». L'ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, risulta infatti carente nella motivazione spettando al giudice 'a quo' il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità. - V., da ultimo, ordinanza n. 315/2002, richiamata con riferimento al principio applicato nella decisione.
Riguarda ancheart. 30-bis Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civile
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo di altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento, con lesione del principio della terzieta' del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.
Riguarda ancheart. 9 legge 420/1998art. 21 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 30 Codice di procedura civileart. 26 Codice di procedura civilee altri 13
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto - Irretroattività della previsione - Lamentata disparita' di trattamento - Sospensione del giudizio 'a quo' sino alla decisione di analoga questione - Difetto di una formale proposizione della questione - Rinvio degli atti al giudice rimettente.
Non costituisce formale proposizione di incidente di costituzionalità l'ordinanza con la quale il giudice si limita a rilevare che sulla materia oggetto del contendere è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale in altro giudizio, e dispone la sospensione del processo in attesa della sua definizione. Pertanto, gli atti pervenuti risultano irricevibili e vanno rinviati al giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 264/1995, n. 9/1991. M. R.
Riguarda ancheart. 33 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 26 Codice di procedura civileart. 22 Codice di procedura civilee altri 11
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La scelta di rendere retroattiva una nuova norma processuale rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, che nella specie non può ritenersi irrazionalmente esercitata, posto che il principio della irretroattività di nuove norme sulla competenza è sancito anche dall'art. 5 cod. proc. civ.. Né è ipotizzabile una lesione del principio del "giusto processo", in quanto la invocata retroattività della nuova norma, con la conseguente necessità di regressione dei giudizi pendenti a fasi anteriori, avrebbe nuociuto, e non salvaguardato, quel principio. M. R.
Riguarda ancheart. 23 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civileart. 9 legge 420/1998art. 26 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civilee altri 12
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA FRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <<limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata>>; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, <<nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa>> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>; cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
sentenza 51/1998massima n. 23996 Riguarda ancheart. 24 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civilee altri 11
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CIVILI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I PROCEDIMENTI PENALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 101 COST. - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE UNA SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ. - <<nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivati da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato >> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra piu' soluzioni possibili, che e' rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo puo' stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identita' di 'ratio' che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratio' non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>. Cosi' da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
sentenza 51/1998massima n. 23998 Riguarda ancheart. 20 Codice di procedura civileart. 36 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 31 Codice di procedura civileart. 29 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civilee altri 12
PROCESSO CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI IN CUI SIA PARTE UN MAGISTRATO - APPLICABILITA' DEI CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE STABILITI PER I PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI I MAGISTRATI (ART. 11 COD. PROC. PEN.) E PER QUELLI CIVILI, CONCERNENTI LA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI (ARTT. 4 E 8 L. N. 117 DEL 1988) - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - MERA RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalita'. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura civileart. 27 Codice di procedura civileart. 34 Codice di procedura civileart. 24 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civileart. 35 Codice di procedura civilee altri 11
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - OMESSA PREVISIONE DELLA RILEVABILITA' D'UFFICIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA E AL GIUDICE NATURALE, ANCHE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E DI SOLIDARIETA' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 30 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 637 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civileart. 18 Codice di procedura civile
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA LA COSA LOCATA - INDEROGABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 661 Codice di procedura civile