Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
Cass. civ. n. 469/2026Sez. 3Rv. 677520-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 674993-01, 645743-01, 672744-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Funzione integrativa - Ammissibilità.
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.
Cass. civ. n. 28691/2025Sez. 2Rv. 676936-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 652825-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Produzione della sentenza impugnata nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c - Idoneità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 25526/2025Sez. 3Rv. 676358-01
Riguarda ancheart. 326 Codice di procedura civileart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 666712-01, 639924-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per correzione di errore materiale - Art. 288, comma 3, c.p.c. - Limite annuale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore - Portata generale - Fondamento - Correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Applicabilità.
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
Cass. civ. n. 22023/2025Sez. 3Rv. 675892-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 82 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 625438-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Motivazione contestuale - Contrasto fra dispositivo e motivazione - Nullità - Esclusione - Integrazione funzionale alla ricostruzione dell'effettiva volontà giudiziale - Necessità. 301 <!-- pag. 302 --> Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
Cass. civ. n. 21140/2025Sez. LRv. 675866-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 672147-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
Cass. civ. n. 16032/2025Sez. 3Rv. 674993-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 645743-01, 672744-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.
Cass. civ. n. 10814/2025Sez. 3Rv. 674590-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civile
Precedenti: 659921-01, 668450-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).