Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
Cass. civ. n. 469/2026Sez. 3Rv. 677520-01
Riguarda ancheart. 287 Codice di procedura civileart. 288 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 674993-01, 645743-01, 672744-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.
È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 33441/2025Sez. 3Rv. 677201-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 645632-01, 606973-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 32372/2025Sez. 3Rv. 677096-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 674819-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-02
Riguarda ancheart. 99 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civile
Precedenti: 667877-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.
Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Cass. civ. n. 21607/2025Sez. 3Rv. 675905-01
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civileart. 52 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civile
Precedenti: 660462-01, 642215-01, 627789-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Cass. civ. n. 20536/2025Sez. 2Rv. 675531-02
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 647417-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-01
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 670057-01, 668914-01, 672848-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma 30 <!-- pag. 31 --> quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-02
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civile
Precedenti: 641299-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - Giudizio di rinvio - Sindacato sull’esercizio della clausola discrezionale di cui all’art.17 del predetto Regolamento - Contenuto - Possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - Sussistenza.
Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice 16 <!-- pag. 17 --> nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.
Cass. civ. n. 15773/2025Sez. 1Rv. 674812-01
Riguarda ancheart. 10 Costituzioneart. 3 d.lgs. 25/2008
Precedenti: 674541-02, 653954-01, 673420-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 15400/2025Sez. 2Rv. 674819-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 645482-01, 674174-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).