Art. 293 c.p.c. — Costituzione del contumace
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[1]La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa e' rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.
[2]La costituzione puo' avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.
[3]In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva