Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l'abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-05
Riguarda ancheart. 622 Codice di procedura penaleart. 2043 Codice civile
Precedenti: 666267-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 33864/2025Sez. 3Rv. 677207-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 293 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 573512-01, 674174-01, 516842-01, 601221-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 26357/2025Sez. 1Rv. 676679-01
Riguarda ancheart. 137 Codice di procedura civileart. 170 Codice di procedura civile
Precedenti: 663539-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Atto di riassunzione - Contenuto - Formulazione di nuove conclusioni e modifica della domanda - Possibilità - Limiti.
In tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., l'atto di riassunzione non deve contenere la riproposizione integrale delle domande originarie, essendo sufficiente il richiamo all'atto introduttivo e al provvedimento di rinvio; l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale consente, peraltro, agli attori in riassunzione di formulare nuove conclusioni, resesi necessarie in conseguenza della sentenza di cassazione penale, e di emendare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Cass. civ. n. 25481/2025Sez. 3Rv. 676351-03
Riguarda ancheart. 622 Codice di procedura penaleart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 674207-01, 674708-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio - Ammissibilità – Fondamento.
Nel giudizio di rinvio è ammissibile, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179 del 2012, il deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, non rientrandosi nei casi di cui al comma 1 della medesima norma, in cui il deposito telematico è obbligatorio in ragione della già avvenuta instaurazione del contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della controversia.
Cass. civ. n. 22724/2025Sez. 1Rv. 675430-01
Riguarda ancheart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 672979-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.
Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Cass. civ. n. 21607/2025Sez. 3Rv. 675905-01
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civileart. 52 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 660462-01, 642215-01, 627789-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma 30 <!-- pag. 31 --> quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-02
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 641299-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.
In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Cass. civ. n. 16124/2025Sez. 3Rv. 674995-01
Riguarda ancheart. 46 legge 69/2009art. 58 legge 69/2009
Precedenti: 663338-01, 665448-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).
Cass. civ. n. 14189/2025Sez. 3Rv. 674701-01
Riguarda ancheart. 393 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 149/2022art. 622 Codice di procedura penale
Precedenti: 668761-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 132/2025Sez. 2Rv. 673495-01
Riguarda ancheart. 307 Codice di procedura civileart. 310 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civile
Precedenti: 433778-01, 661405-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).