Art. 392 c.p.c.Riassunzione della causa

[1]La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

[2]La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art392 · fonte su Normattiva