Art. 2 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Testo vigente dal 1 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - DEROGABILITA' CONVENZIONALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO TRA STRANIERI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE STRANIERO, APPLICANDO LA 'LEX FORI', ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DENUNCIATA ELUSIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENTISI IN ITALIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE LEGATA A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalita' prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art2 · fonte su Normattiva