Sentenza n. 391/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993
(recte: 12 gennaio 1994) dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Cassani Giulio Cesare e la Syracuse University -
Syracuse in Italy Program, iscritta al n. 82 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Cassani Giulio Cesare e della
Syracuse University - Syracuse in Italy Program nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Cassani Giulio Cesare e
l'avvocato Mario Tonucci per la Syracuse University - Syracuse in
Italy Program e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un cittadino statunitense aveva proposto al Pretore di
Firenze, quale giudice del lavoro, più domande, il cui presupposto
era costituito dall'accertamento della natura subordinata del
rapporto di lavoro da lui intrattenuto, in qualità di docente, con
la Syracuse University di Firenze, istituzione culturale con sede
legale nello stato di New York: rapporto svoltosi sulla base di un
contratto stipulato negli U.S.A.
Il Pretore aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice italiano, trattandosi di obbligazione sorta all'estero tra
cittadini stranieri, i quali avevano validamente derogato con patto
scritto ex art. 2 del codice di procedura civile alla giurisdizione
che l'art. 4, n. 2 del codice di procedura civile riconosce al
giudice italiano per tutte le obbligazioni da eseguirsi sul
territorio nazionale.
In sede di gravame, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa
il 12 gennaio 1993 (recte: 12 gennaio 1994), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 35, 36, 37, e 38 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 cod. proc. civ., "nella
parte in cui consente, attraverso la mediazione giurisdizionale del
giudice straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di
lavoro il cui contenuto è contrario all'ordine pubblico di cui
all'art. 31 delle preleggi".
A parere del giudice a quo la volontà delle parti, determinando lo
Stato ove il processo avrà luogo, individuerebbe, "sia pure
indirettamente, anche la legge sostanziale che verrà applicata al
rapporto". E poiché, ai sensi dell' art. 31 delle disposizioni sulla
legge in generale, non possono avere effetto in Italia leggi
contrarie all'ordine pubblico, "non potrebbe trovare ingresso nel
nostro Paese, neppure attraverso la mediazione giurisdizionale
straniera", la legge di uno Stato estero che qualifichi una
prestazione lavorativa come autonoma, laddove l'opposta
qualificazione in termini di lavoro subordinato costituisca il
presupposto per l'applicazione di norme previdenziali e
infortunistiche.
Il Tribunale osserva, con riguardo al rapporto di lavoro, che, per
la presenza di numerose norme inderogabili, il "quantitativo di
diritto straniero importabile" nel nostro ordinamento sarebbe
"contingentato" per effetto del detto limite. Il rapporto di lavoro
è regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente ed
anche contro la volontà delle parti da cui trae origine, onde le
limitazioni di carattere pubblicistico non potrebbero "non estendersi
coerentemente al piano processuale attraverso cui quelle stesse
limitazioni potrebbero essere escluse".
Nella specie - sempre a detta del Tribunale remittente - non
potrebbe il giudice straniero, dovendo necessariamente applicare la
legge dello Stato di New York (che non contemplerebbe il limite
dell'art. 31), "valutare se il rapporto contenga elementi contrari
all'ordine pubblico italiano". Il Tribunale di Firenze ritiene quindi
che sussista un contrasto tra l'impugnato art. 2 cod proc. civ. e
l'art. 31 delle preleggi, che non sarebbe risolvibile accordando la
precedenza al momento della giurisdizione, in ragione della sua
logica priorità (come del resto deciso in altra occasione dallo
stesso giudice a quo), ma esclusivamente riducendo la portata
dell'una o dell'altra norma.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilità per irrilevanza della questione,
prospettata nell'eventualità che una possibile pronuncia del giudice
straniero dia esecuzione in Italia a contratti in ipotesi contrari
all'ordine pubblico.
Nel merito, l'Autorità intervenuta sostiene che l'ordinanza di
rimessione muove da un presupposto errato. In realtà, mentre l'art.
31 postula la giurisdizione italiana, introducendo come limite al
funzionamento del diritto privato internazionale, il generale
concetto di ordine pubblico (e rivolgendosi appunto al giudice
italiano), l'art. 2 impugnato sancisce una deroga alla giurisdizione
italiana e non implica necessariamente che il giudice straniero non
possa applicare la legge italiana.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite
entrambe le parti private. Il ricorrente in primo grado ha aderito
alle motivazioni dell'ordinanza di rimessione, mentre l'appellante ha
insistito sulla ontologica diversità delle due norme (artt. 2 cod.
proc. civ. e 31 preleggi), escludendo in nuce il contrasto tra la
norma impugnata e gli evocati parametri costituzionali. A parere
della Syracuse University - che eccepisce anche l'inammissibilità
per omessa motivazione circa l'asserita violazione degli artt. 35,
36, 37 e 38 della Costituzione - la scelta della giurisdizione non
determina (neppure indirettamente) anche la scelta della legge
sostanziale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2 del codice di procedura civile, in quanto
consentirebbe, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice
straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di lavoro dal
contenuto contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle
disposizioni sulla legge in generale.
Sostiene in particolare il giudice remittente che l'articolo 2
cod. proc. civ. - a norma del quale la giurisdizione italiana può
essere convenzionalmente derogata per le obbligazioni tra stranieri o
tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella
Repubblica, purché la deroga risulti da atto scritto - e l'art. 31
delle disposizioni sulla legge in generale - a stregua del quale in
nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti
e gli atti di qualunque istituzione o ente, così come le private
disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio del
nostro Stato - appaiono confliggenti fra di loro. L'ultima norma
citata, infatti, impedisce che si travalichino le limitazioni
all'autonomia negoziale delle parti, nella specie quelle di valore
costituzionale poste dalla legislazione in tema di obbligazioni
lavoristiche. Ma l'art. 2 cod. proc. civ., che facoltizza la deroga
alla giurisdizione, si estende, per consolidata giurisprudenza, anche
a tali obbligazioni; e dunque il ricorso ad esso, nell'àmbito delle
controversie di lavoro, consentirebbe di eludere il divieto posto
dall'altra norma, atteso che la scelta della giurisdizione determina
nello stesso tempo, sia pure indirettamente, anche la legge
sostanziale applicabile, la quale può in ipotesi regolare il
rapporto di lavoro in modo meno favorevole per il lavoratore. Donde
il dubbio espresso sulla legittimità costituzionale dell'articolo
medesimo.
2. - La questione è inammissibile.
La violazione dei parametri costituzionali viene denunziata dal
Tribunale di Firenze sulla base di una duplice ipotesi: che la lex
causae coincida con la lex fori e che dall'applicazione della prima
scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico (la cui
efficacia nel nostro ordinamento resterebbe peraltro esclusa ex art.
797, n. 7 cod. proc. civ.). La prospettazione appare dunque legata a
mere eventualità, che rendono evidente il difetto di una rilevanza
attuale della questione. Infatti la legge che le parti intendono far
applicare ben potrebbe essere quella del luogo in cui il rapporto si
svolge; ed inoltre, non può dirsi a priori che il giudice straniero,
sia pure applicando la propria legge, pervenga a conclusioni
contrastanti con il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 31
delle disposizioni sulla legge in generale. Conclusioni, che comunque
non possono considerarsi quale effetto necessario dell'art. 2 cod.
proc. civ., la cui portata normativa si esaurisce sul piano
processuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 2 del codice di procedura civile sollevata dal
Tribunale di Firenze in relazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della
Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte