Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte - Condanna del rinunciante alle spese - Esclusione - Costituzione della controparte al solo fine del rimborso delle spese processuali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 30160/2025Sez. 3Rv. 676842-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 359 Codice di procedura civile
Precedenti: 646792-01, 650422-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinuncia all'azione - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Spese processuali - A carico del rinunciante - Fondamento - Potere giudiziale di compensazione - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.
Cass. civ. n. 27697/2025Sez. 3Rv. 676833-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 576966-01, 647988-01
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO Divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. - Rinuncia implicita a una domanda - Interesse della controparte a censurare la scelta - Insussistenza - Fondamento. 175 <!-- pag. 176 --> Il divieto di cumulo previsto dall'art.1383 c.c. - escludendo la possibilità di chiedere sia la prestazione principale che la penale per inadempimento - non impedisce al creditore che abbia inizialmente agito cumulando le due domande, spontaneamente, o anche su sollecitazione del Giudice - nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. - di rinunciare espressamente o tacitamente a una delle due, pure nel corso del processo; ne consegue che, nella detta ipotesi, la controparte non ha interesse a censurare la scelta, poiché, trattandosi di rinuncia alla domanda e non di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non è necessario il consenso del destinatario dell'atto abdicativo.
Cass. civ. n. 23777/2025Sez. 2Rv. 675759-01
Riguarda ancheart. 1383 Codice civile
Precedenti: 546126-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Cass. civ. n. 16110/2025Sez. LRv. 675606-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civileart. 1988 Codice civile
Precedenti: 670971-01, 660830-02
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001- Previsione di una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti - Applicabilità all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 11443/2025Sez. 2Rv. 674928-01
Riguarda ancheart. 2 legge 89/2001art. 307 Codice di procedura civileart. 309 Codice di procedura civileart. 181 Codice di procedura civile
Precedenti: 665168-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).