Art. 184-octies c.p.i. — Estinzione della procedura di decadenza o nullita'
La procedura di decadenza o nullita' si estingue:
- a)se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
- b)se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
- c)se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata ((, rinunciata)) o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
- d)se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
- e)se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
- f)se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
- g)se e' venuto meno l'interesse ad agire.
Testo vigente dal 23 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva