Art. 184-octies c.p.i.Estinzione della procedura di decadenza o nullita'

La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

  • a)se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
  • b)se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
  • c)se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata ((, rinunciata)) o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
  • d)se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
  • e)se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
  • f)se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
  • g)se e' venuto meno l'interesse ad agire.

Testo vigente dal 23 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art184octies · fonte su Normattiva