Art. 312 c.p.c. — Forme della domanda
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[1]Davanti al pretore e al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.
[2]Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e davanti al pretore per le cause che non eccedono il valore di lire duemila. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva