Art. 312 c.p.c. — Forme della domanda
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[1]Davanti al pretore e al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.
[2]((Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa)).
Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1993 · versione 40 su Normattiva