Art. 333 c.p.c.
Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva