Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Appello proposto in una causa successivamente riunita ad altre - Declaratoria di improcedibilità con la decisione delle cause riunite - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.
L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.
Cass. civ. n. 34482/2025Sez. 3Rv. 677190-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 334 Codice di procedura civile
Precedenti: 670662-02
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno - Questione non interessata da statuizione anche implicita o necessariamente presupposta - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).
Cass. civ. n. 34240/2025Sez. 3Rv. 677269-01
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civile
Precedenti: 673072-01, 662691-01, 675787-01, 639281-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Cass. civ. n. 28083/2025Sez. 1Rv. 676225-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 653896-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande alternative formulate contro parti diverse - Rigetto dell’una ed accoglimento dell’altra - Impugnazione del soccombente - Impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.
Cass. civ. n. 21825/2025Sez. 3Rv. 675455-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 673507-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Cass. civ. n. 8499/2025Sez. 3Rv. 674342-01
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 569781-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).