Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Provvedimenti appellabili - Ordinanze o sentenze non definitive che dichiarano l'estinzione - Riserva facoltativa di gravame - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Per la sentenza di merito - Decorrenza immediata - Avverso la sentenza di rito - Disciplina ex art. 129 disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 23869/2025Sez. 2Rv. 676097-01
Riguarda ancheart. 307 Codice di procedura civileart. 308 Codice di procedura civile
Precedenti: 472793-01, 663967-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.
L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).
Cass. civ. n. 22319/2025Sez. 3Rv. 676199-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civile
Precedenti: 642438-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza non definitiva sull'an debeatur - Passaggio in giudicato - Sentenza d'appello definitiva sul quantum debeatur - Cassazione senza rinvio per difetto di ius postulandi - Conseguenze - Efficacia caducatoria endoprocedimentale nei confronti della sola sentenza sul quantum - Sussistenza - Effetti caducatori nei confronti della sentenza sull'an - Esclusione. 150 <!-- pag. 151 --> La cassazione senza rinvio, per difetto di ius postulandi, della sentenza definitiva sul quantum debeatur pronunciata in appello, non produce effetti caducatori sul passaggio in giudicato di quella di condanna generica con successiva prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., giacché rimuove la pronuncia di secondo grado per ragioni di mero rito, così producendo effetti esclusivamente endoprocedimentali che non incidono sulla sentenza non definitiva passata in giudicato sull'an debeatur.
Cass. civ. n. 20626/2025Sez. 2Rv. 675960-01
Riguarda ancheart. 278 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 361 Codice di procedura civile
Precedenti: 665521-01, 673338-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Revocabilità - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 308 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.
Cass. civ. n. 20432/2025Sez. LRv. 675872-01
Riguarda ancheart. 308 Codice di procedura civileart. 176 Codice di procedura civileart. 177 Codice di procedura civile
Precedenti: 582351-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).