Art. 375 c.p.c.
[1]Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio 171 173 La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche' nei casi di cui all'articolo 391-quater. 171 173
[2]La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
- 1)dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
- 1-bis)dichiarare l'improcedibilita' del ricorso; 171 173
- 2)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;(152) 3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;(152)
- 4)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma; 171 173
- 4-bis)pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 171 173
- 4-ter)pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 171
[3]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
[4]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
[5]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
[6]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
152Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva