Art. 379 c.p.c.Discussione

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[1]All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

[2]Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

[3]Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

[4]Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 30 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art379 · fonte su Normattiva