Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Applicabilità ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Sussistenza - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle sole istanze di decisione formulate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Sussistenza - Conseguenze.
Le Sezioni unite civili, in relazione alla questione dell’applicabilità delle modifiche apportate all’art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs n. 164 del 2024 ai giudizi pendenti, hanno affermato che: l’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni e dovendosi preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia; in forza del principio tempus regit actum l’applicabilità della modifica, nell’ambito dei giudizi in corso, va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., l’istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 - data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 - era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura; nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.
Cass. civ. n. 14986/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 391 Codice di procedura civile
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Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Ius superveniens.
In tema di ricorso per cassazione e, in particolare, di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, essendo necessario valutare – trattandosi di questione di particolare rilevanza – «gli effetti e l’eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma terzo, lett. n), del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore si munisca della procura speciale per richiedere la decisione, tenendo conto della previsione dell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».
Cass. civ. n. 284/2025Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento.
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di particolare importanza, attinente al procedimento ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), «filtro [che] assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso» (così il decreto della Prima Presidente, ai sensi degli artt. 374, comma 2, e 376 c.p.c., del 19/9/2023) – hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa».
Cass. civ. n. 9611/2024Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità.
La Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380- bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».
Cass. civ. n. 28960/2023Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).