Art. 382 c.p.c.Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

[1]La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

[2]Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

[3]Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art382 · fonte su Normattiva