Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali - Cogenza dell'art. 2668 c.c. dopo la pronuncia della Corte cost. n. 143 del 2022 - Equipollenza della cassazione con rinvio della sentenza di appello al passaggio in giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).
Cass. civ. n. 30132/2025Sez. 2Rv. 676318-02
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civileart. 2668 Codice civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 638854-01, 616398-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-02
Riguarda ancheart. 99 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 667877-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 591110-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Terzo pignorato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Cassazione con rinvio al primo giudice ex art. 383, comma 3, c.p.c. - Eccezioni - Originaria inammissibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.
Cass. civ. n. 23764/2025Sez. 3Rv. 676137-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 354 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 661412-01, 663431-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.
Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Cass. civ. n. 21607/2025Sez. 3Rv. 675905-01
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civileart. 52 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 660462-01, 642215-01, 627789-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Cass. civ. n. 20536/2025Sez. 2Rv. 675531-02
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 647417-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-01
Riguarda ancheart. 101 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 670057-01, 668914-01, 672848-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma 30 <!-- pag. 31 --> quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Cass. civ. n. 16915/2025Sez. 1Rv. 675016-02
Riguarda ancheart. 384 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 641299-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Giudice del rinvio - Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Cass. civ. n. 16645/2025Sez. 3Rv. 675019-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civile
Precedenti: 649258-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.
Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il 91 <!-- pag. 92 --> processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Cass. civ. n. 16211/2025Sez. 3Rv. 674996-02
Riguarda ancheart. 165 Codice di procedura civileart. 347 Codice di procedura civile
Precedenti: 664619-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.
La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.
Cass. civ. n. 14869/2025Sez. 2Rv. 675361-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 384 Codice di procedura civile
Precedenti: 668914-01, 673218-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).