Art. 385 c.p.c.
Provvedimenti sulle spese
[1]La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
[2]Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
[3]Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva