Art. 385 c.p.c.Provvedimenti sulle spese

[1]La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

[2]Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

[3]Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art385 · fonte su Normattiva