Art. 399 c.p.c.Deposito della citazione e della risposta

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[1]Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la quietanza del deposito e con la copia autentica della sentenza impugnata.

[2]Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

[3]Se la revocazione e' proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art399 · fonte su Normattiva