Art. 399 c.p.c. — Deposito della citazione e della risposta
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[1]Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la quietanza del deposito e con la copia autentica della sentenza impugnata.
[2]Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
[3]Se la revocazione e' proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977 · versione 0 su Normattiva