Art. 131-bisSospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione

((Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non puo' decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art131bis · fonte su Normattiva