Art. 412-ter c.p.c.
Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)).
Testo vigente dal 24 novembre 2010, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva