Art. 412-ter c.p.c.Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)).

Testo vigente dal 24 novembre 2010, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412ter · fonte su Normattiva