Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Riguarda ancheart. 107 Codice di procedura civileart. 419 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civileart. 267 Codice di procedura civilee altri 1
PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 418 E 420, COMMI PRIMO E QUINTO (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNTA NON EQUIPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'ATTORE IN RICONVENZIONE E DI QUELLA DEL CONVENUTO QUANTO ALLE RISPETTIVE ATTIVITA' DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Anche nel nuovo rito del lavoro, cosi' come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attivita' difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalita' che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attivita' processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, cio' equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento e', per il convenuto in riconvenzione, non gia' l'udienza fissata ex art. 415, bensi' la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non e' fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilita' di tali posizioni. Ed e' anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attivita' defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414, SECONDO E TERZO COMMA, 418, PRIMO COMMA, 420, PRIMO E QUINTO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 431, PRIMO E ULTIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973