Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Previsione della definizione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione, anziché dell'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.- Denunciato eccesso di delega - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e 420- bis del codice di procedura civile, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché la previsione di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione - esulerebbe dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, introducendo una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito. Questione analoga è già stata dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la legge di delegazione, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo comma dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione e che a tale obiettivo è strettamente funzionale l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado e all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'art. 420 -bis cod. proc. civ., e non vengono addotti argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - v., citata, ordinanza n. 298 del 2007.
Riguarda ancheart. 18 d.lgs. 40/2006
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, nonché eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per avere il giudice già risolto il problema interpretativo relativo alla norma del contratto collettivo - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo . E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420- bis , che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Risoluzione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione - Sospensione del processo conseguente al deposito del ricorso per cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, nonché eccesso di delega - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione. E invero, premesso che la norma censurata ripropone, con qualche modifica il modello delineato dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale deve osservarsi, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., per irrazionalità della disciplina, che il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerga una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, ma solo quando il giudice del lavoro, nel suo prudente apprezzamento, ne abbia vagliato positivamente la serietà; quanto al denunciato eccesso di delega (art. 76 Cost.), che la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha indicato come obiettivo prioritario della modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, la valorizzazione della funzione nomofilattica del giudice di legittimità, valorizzazione alla quale incontestabilmente tende la norma impugnata; quanto alla denunciata lesione del principio della ragionevole durata del processo, che l'art. 420- bis - letto in connessione con l'art. 146 disp. att. cod. proc. civ. e con i commi 4, 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - appare pienamente coerente con il parametro costituzionale invocato (art. 111 Cost.), posto che prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione per saltum avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. Né è da sottovalutarsi che analoghe economie di giudizio - pure apprezzabili ai sensi dell'art. 111 Cost. - possono essere realizzate secondo l'intero meccanismo processuale introdotto dall'art. 420- bis - con riferimento agli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione su cui la Corte di cassazione sia stata già chiamata a pronunciarsi (commi 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 appena citati). - V. sentenza n. 199/2003 ed ordinanza n. 233/2002.